Statuto

ASCAV – ASSOCIAZIONE CALABRESE AVICOLTORI E.T.S.

STATUTO

TITOLO I
Costituzione – sede – durata – scopi

ART. 1
Costituzione
È costituita, ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, l'Associazione Calabrese Avicoltori e allevatori di colombi, per la tutela delle razze avicole e di colombi, pure e ornamentali; di seguito detta Associazione – Ente del terzo settore (in sigla ASCAV – ETS)”.
C.F.:92068920807
Viene espressamente previsto che soltanto dopo l’iscrizione del presente Statuto nel Registro Unico Nazionale del terzo Settore od in altro Registro che la legge dovesse prevedere in sostituzione dello stesso, l’Associazione potrà aggiungere alla denominazione “l'Associazione Calabrese Avicoltori e allevatori di colombi” anche l’espressione “Ente del Terzo Settore” ovvero l’acronimo “ETS”.
ART. 2
Sede
L’Associazione ha sede corrispondente alla residenza/domicilio del suo legale rappresentante ed è attualmente ubicata in San Giovanni in Fiore (CS), via Campo Sportivo, 55.
Il trasferimento di sede non comporterà modifica statutaria.
ART. 3
Durata
La durata dell'ASCAV - ETS è illimitata.
ART. 4
Scopi
L’associazione
- Persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, non ha scopo di lucro e la sua struttura è democratica;
- Esclude l'esercizio di qualsiasi attività commerciale, che non sia svolta in maniera marginale e comunque ausiliaria rispetto al perseguimento dello scopo sociale;
- Impiega gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad essa direttamente connesse in conformità alle disposizioni contenute nel presente Statuto e nel Codice del Terzo Settore. Tali finalità risulteranno in concreto realizzate mediante le attività di tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente e, in particolare, attraverso la propaganda dell’amore, conoscenza, rispetto, conservazione e sviluppo del patrimonio avicolo nazionale ed internazionale diffondendo, in proprio e tramite i propri associati, le conoscenze utili al corretto allevamento a scopo ornamentale ed espositivo di questi animali, tutelando il loro benessere e promuovendo la riproduzione di razze avicole e di colombi esistenti ed altrimenti in via di estinzione ed al contempo la selezione di nuove razze e/o colorazioni. Dette finalità saranno perseguite, anche per mezzo dei singoli associati, in collaborazione con lo Stato, le Regioni e tutti gli altri Enti Locali, Enti pubblici e privati in genere.
ART.5
L’Associazione ha per oggetto l’esercizio, in via principale, delle attività di interesse generale consistenti:
- negli interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell’attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della Legge 14 agosto 1991 n. 281 (lettera e dell’art. 5 Decreto Legislativo n. 117/2017);
- nell’organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all’art. 5 del Decreto Legislativo n. 117/2017 (lettera i dell’art. 5 Decreto Legislativo n 117/2017).

L’Associazione persegue le sue finalità anche attraverso le azioni di seguito elencate a mero titolo esemplificativo:
- Regolamentazione, coordinamento e controllo delle attività svolte dai soci.
- Iscrizione ad organizzazioni internazionali che condividono le stesse finalità.
- Collaborazione con enti, istituti, federazioni in ambito nazionale che condividano lo stesso interesse per la tutela e la valorizzazione della natura e dell’ambiente, del territorio e per la selezione e la promozione dell’allevamento di piccoli animali domestici.
- Promozione e diffusione a mezzo stampa della cultura avicola.
- Promozione e coordinamento delle iniziative e delle attività dell’Associazione e dei soci attraverso il sito internet ufficiale.
- Promozione, organizzazione o semplice partecipazione a manifestazioni che abbiano carattere di esposizione divulgativa, concorso, mostra scambio, in ambito regionale, nazionale ed internazionale, che riguardino principalmente l’avicoltura ma anche l’allevamento di altri piccoli animali domestici o da compagnia, nonché l’agricoltura e le tematiche ambientali, la valorizzazione del territorio.
- Promozione ed organizzazione di manifestazioni a carattere sportivo in ambito regionale, nazionale o internazionale aperte a tutti i tesserati foriere di riconoscimenti delle attività di selezione ed allevamento delle razze avicole, con particolare riferimento a quelle di origine autoctona.
- L’acquisto di beni connessi allo svolgimento dell’attività istituzionale e alle attività di intermediazione tra il venditore e i soci dell’Associazione attraverso la costituzione di gruppi d’acquisto.
- Il compimento di ogni altro atto utile al raggiungimento delle finalità statutarie e la cooperazione con tutti coloro che nei più svariati campi della vita culturale e sociale, operano nella tutela e nella valorizzazione della natura e dell’ambiente. L’ASCAV – ETS rilascia agli allevatori tesserati nonché agli Enti che ne facciano richiesta, contrassegni istituzionali (anelli), inestensibili ed inamovibili, forniti dalla Federazione Italiana delle Associazioni avicole (F.I.A.V.) e Federazione Italiana Allevatori di Colombi di razza (F.I.A.C.), indispensabili a identificare i volatili e a ricondurli al loro allevatore.
L’ASCAV – ETS aderisce alla F.I.A.V. e F.I.A.C..
ART. 6
L’Associazione è apartitica e aconfessionale; non ammette discriminazioni di razza, di sesso, di lingua, di religione, di ideologia politica, né qualsivoglia altro tipo di discriminazione ed è retta dai principi di democraticità e della parità di trattamento tra gli associati.

TITOLO II
Composizione – tesseramento – diritti e doveri dei soci – recesso / esclusione
ART. 7
Soci
Il numero dei soci è illimitato.
I Soci di ASCAV – ETS sono coloro che condividono i principi emergenti dal presente statuto, collaborano attivamente al perseguimento degli scopi istituzionali ed all’esercizio dell’attività che ne sono l’esplicazione. I soci hanno parità di diritti e doveri nei confronti dell’associazione e sono tenuti all’adempimento sollecito, collaborativo e secondo buona fede, degli obblighi derivanti dal presente Statuto e dai Regolamenti associativi.
ART. 8
Tesseramento
Possono far parte della Associazione tutte le persone che ne condividano lo scopo e che non perseguano fini speculativi e di lucro. I richiedenti dovranno presentare apposita domanda scritta assumendo l’obbligo di rispettare il presente Statuto ed i Regolamenti di ASCAV – ETS. Per i minorenni le domande dovranno essere firmate da un genitore o da chi ne fa le veci.
La qualifica di socio è personale e non trasmissibile per nessun motivo o titolo.
La durata della qualifica di associato è annuale dal 1° di gennaio al 31 di dicembre di ogni anno.
Sono istituite le seguenti categorie di Soci:
1. Soci ordinari.
2. Soci Junior, di età inferiore a 18 anni.
3. Soci onorari (al massimo il 10% dei soci; sono designati da almeno i due terzi dell’Assemblea dei Soci).
ART. 9
Quote sociali
Tutti gli associati sono tenuti al pagamento della quota associativa stabilita di anno in anno dall'Assemblea dei soci, annuale e non frazionabile. Questa potrà essere annualmente aggiornata dall’organo amministrativo in base alle esigenze emerse dal bilancio. Le quote versate non sono in alcun modo rimborsabili, né in caso di scioglimento del singolo rapporto associativo, né in caso di scioglimento della Associazione e non risultano trasmissibili. I soci non in regola con il pagamento della quota sociale non possono partecipare alle riunioni dell’assemblea né prendere parte alle attività dell’Associazione o richiedere anelli federali per il riconoscimento dei soggetti allevati; essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali. L’azione dell’ASCAV – ETS si ispira al principio di sussidiarietà.
ART. 10
Diritti e doveri dei soci
I soci hanno diritto alla consultazione dei libri dell’associazione (Libro Soci, Libro dei Verbali dell’Assemblea, Libro dei verbali del Consiglio Direttivo) dietro richiesta al Consiglio Direttivo, che ne consentirà l’esame presso la sede dell’Associazione. Tutti i Soci, fatta eccezione di quelli non ancora maggiorenni (Soci Junior), hanno diritto al voto per l’approvazione o le modifiche dello statuto e dei Regolamenti e per la nomina degli organi direttivi o di controllo. Essi sono tenuti all’adempimento dei compiti istituzionali, a prestare il lavoro preventivamente concordato con l’Associazione e a versare annualmente la quota associativa, compresi ulteriori eventuali contributi una tantum stabiliti dall’Assemblea. I soci hanno il diritto di richiedere gli anelli federali, utilizzati come identificativo dei soggetti allevati.
ART. 11
Recesso / Esclusione
Le modalità di associazione, uniformi per tutti coloro che intendono divenire membri, sono precisate nell'apposito regolamento. La richiesta di associazione deve essere rivolta al Consiglio Direttivo, e deve essere accompagnata da una presentazione da parte di un socio. L'ammissione è deliberata a scrutinio palese, a maggioranza dei voti del Consiglio Direttivo. Essa ha effetto dalla data della delibera.
Tutti i soci cessano di appartenere alla Associazione per:
- per dimissioni
- per non aver effettuato il versamento della quota associativa nel qual caso la volontà di recedere si considera tacitamente manifestata
- per indegnità deliberata dal Consiglio Direttivo
- per violazione delle norme etiche o statutarie
Il recesso, comunque manifestato, ha effetto immediato.
I soci receduti o esclusi non hanno diritto al rimborso del contributo sociale annuo versato.
I soci espulsi possono opporsi al provvedimento del Consiglio Direttivo di fronte alla successiva Assemblea dei Soci.
L'apertura di qualsiasi provvedimento per i casi contemplati deve essere comunicata all'interessato con lettera raccomandata.
Le modalità associative garantiscono l'effettività del rapporto, escludendo la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Comunque, la partecipazione alla Associazione non può essere temporanea.
Tutti gli associati in via ordinaria hanno diritto al voto per l'approvazione delle modifiche allo statuto, per l'approvazione dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi.
Tutti gli associati in via ordinaria hanno parità di diritti, compreso quello di voto. I soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e dei regolamenti, a pagare le quote associative e i contributi nell'ammontare fissato dall'assemblea e a prestare il lavoro preventivamente concordato.
Con l’uscita dall’ASCAV – ETS i soci perdono i diritti derivati dal tesseramento.

TITOLO III
Organi dell’Associazione
ART. 12
Gli organi di ASCAV – ETS sono:
- l'Assemblea Generale dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Cassiere;
- il Segretario;
- il revisore dei conti;
- il Commissario Straordinario.
Tutte le cariche sociali sono gratuite.
ART. 13
Assemblea Generale dei Soci
- L'Assemblea è costituita da tutti i soci.
- Essa si riunisce, in via ordinaria, una volta l'anno, e in via straordinaria, ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario.
- Le riunioni sono convocate dal Presidente, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 15 gg. prima della data fissata, con comunicazione scritta (lettera, raccomandata, telegramma, fax, e-mail, sms)
- La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei soci; in tal caso il Presidente deve provvedere con le modalità di cui al comma 3, alla convocazione entro 15 gg. dal ricevimento della richiesta e l'assemblea deve essere tenuta entro 30 gg. dalla convocazione.
- In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro socio e le delibere saranno prese a maggioranza dei voti. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti, in proprio o per delega, o dei voti e delibererà sempre a maggioranza semplice.
- Per le delibere concernenti le modifiche dello statuto o per azioni di responsabilità da promuovere nei confronti dei membri del consiglio direttivo per violazione del mandato e delle leggi statutarie, sarà tuttavia necessario il voto favorevole di almeno due terzi degli associati.
- Ciascun socio ha diritto ad un voto.
- Ciascun socio non può essere portatore di più di una delega.
- Nessun membro del Consiglio Direttivo o del Collegio dei Revisori può essere portatore di delega di altro socio.
- L'assemblea generale dei Soci è il massimo organo dell'ASCAV – ETS. L'assemblea generale rappresenta la totalità degli iscritti e le sue deliberazioni vincolano tutti i soci; ha i seguenti compiti:

1. Eleggere il Consiglio Direttivo;
2. Eleggere il Revisore dei conti;
3. Approvare il programma di attività proposto dal Consiglio Direttivo;
4. Approvare il bilancio preventivo e consuntivo;
5. Approvare o respingere le richieste di modifica dello Statuto;
6. Deliberare sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali ed a promuovere l’azione di responsabilità nei loro confronti;
7. Deliberare in merito alla esclusione degli associati, salvo quanto di competenza del Consiglio Direttivo;
8. Deliberare in merito ai provvedimenti disciplinari presi dal Consiglio direttivo nei confronti dei soci nei casi e nelle modalità specificate dal Regolamento dell’Associazione;
9. Deliberare sulle impugnazioni delle delibere del Consiglio Direttivo che respingono domande di ammissione di un socio;
10. Nominare un Commissario straordinario in caso di gravi motivi, decadenza o scioglimento del Consiglio Direttivo e contemporanea mancanza di candidature utili a sostituirlo, con il compito di provvedere alla gestione della Associazione fino alla elezione di un nuovo Consiglio e, in ogni caso, per un periodo non eccedente la durata di tre anni. Alla scadenza e permanendo condizioni di criticità, la nomina è eventualmente rinnovabile.
11. Deliberare sull’eventuale scioglimento, trasformazione, fusione, scissione dell’Associazione e sugli altri oggetti attribuiti alla sua competenza dalla legge o dal presente statuto.
ART. 14
Per partecipare all’Assemblea Generale un socio ordinario essere in regola con il pagamento della quota associativa annuale e non avere morosità o insoluti pregressi di alcun genere con l’ASCAV – ETS.
ART. 15
Hanno diritto di partecipare all’Assemblea: Con diritto di parola e con un solo voto, ai sensi dell’art. 2538 comma 2 c.c. tutti gli associati maggiorenni; il voto si esercita in modo palese mediante alzata di mano, ad eccezione dell’elezione delle cariche sociali e delle delibere inerenti ad azioni di responsabilità nei confronti di membri del Consiglio Direttivo, casi in cui si ricorrerà a votazione segreta mediante scheda; Con diritto di parola e senza diritto di voto: i soci Junior. ART. 16
L’assemblea si riunisce in via ordinaria almeno una volta all’anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell’esercizio per l’approvazione del bilancio e per il rinnovo delle cariche venute a scadere e, in via straordinaria, ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario. Le riunioni sono convocate dal Presidente mediante avviso contenente l’indicazione del giorno, dell’ora, del luogo dell’adunanza, dell’eventuale data di seconda convocazione e dell’ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, inviato almeno 10 (dieci) giorni prima della data fissata. L’invio dell’avviso ad ogni socio deve avvenire a mezzo di strumento di comunicazione che garantisca prova dell’avvenuta ricezione (raccomandata a.r. – pec – e-mail – WhatsApp - ecc.). La convocazione dell’Assemblea (straordinaria) può avvenire anche su richiesta di 2/3 dei soci, in tal caso il Presidente deve provvedere con le modalità sopra specificate alla convocazione entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta e l’assemblea deve essere tenuta entro 30 (trenta) giorni dalla convocazione. ART. 17
Maggioranze In prima convocazione l’Assemblea è regolarmente costituita con la presenza, in proprio o per delega, di metà più uno dei soci e le delibere vengono prese a maggioranza dei voti espressi dai presenti. In seconda convocazione, l’Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero di soci presenti in proprio o per delega e le delibere vengono prese sempre a maggioranza semplice. Per le delibere concernenti le modifiche dello Statuto occorre la presenza di almeno due terzi dei soci ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; per le deliberazioni riguardanti lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del suo patrimonio occorrerà il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci; per le azioni di responsabilità da promuovere nei confronti dei membri del Consiglio Direttivo per violazioni del mandato e delle leggi statutarie sarà necessario il voto favorevole di almeno due terzi dei soci. In caso di parità nelle votazioni palesi prevale quello del Presidente. Ciascun socio può essere portatore di una sola delega. Dell’adunanza assembleare dev’essere redatto verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario dell’Assemblea, da includere in apposito registro. Le deliberazioni dell’Assemblea, adottate con le maggioranze previste dal presente statuto, vincolano tutta l’Associazione e i Soci.
ART. 18 Consiglio Direttivo
- Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea ed è composto da un minimo di 3 ad un massimo di 9 membri. Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili. - Fanno parte del consiglio direttivo: il Presidente; il Vicepresidente; il Cassiere; il Segretario; il responsabile alla distribuzione degli anelli federali ed i Consiglieri
- Possono essere eletti alla carica di consigliere i soci fondatori e tutti i tesserati da almeno tre anni. La carica di consigliere è incompatibile con quella di revisore dei conti. Il Consiglio si riunisce almeno una volta ogni sei mesi e ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno.
- Le riunioni sono convocate dal Presidente, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 10 gg. prima della data fissata con comunicazione scritta (lettera, raccomandata, telegramma, fax, e-mail, WhatsApp, ecc.).
- La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei componenti; in tal caso il Presidente deve provvedere, con le modalità di cui al comma 5 , alla convocazione entro 12 gg. dalla richiesta e la riunione deve avvenire entro 20 gg. dalla convocazione.
- In prima convocazione il Consiglio è regolarmente costituito con la presenza della metà più uno dei consiglieri. in seconda convocazione è regolarmente costituito con qualsiasi numero di consiglieri presenti. Non è prevista la partecipazione per delega.
- Le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. Ogni componente ha diritto ad un voto ed in caso di parità nelle votazioni palesi, prevale quello del presidente.
- Il consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipi a due consecutive riunioni del consiglio direttivo, decade dalla carica ed il consiglio potrà provvedere, alla prima riunione utile, in ordine alla sua sostituzione. Il nuovo membro rimane in carica fino alla scadenza del mandato del consiglio direttivo.
ART. 19
Il Consiglio direttivo ha i seguenti compiti:
1. Eleggere il Presidente ed il Vicepresidente della Associazione.
2. Nominare il segretario.
3. Nominare il cassiere
4. Nominare il responsabile alla distribuzione degli anelli federali
5. Provvedere alla gestione economico finanziaria dell’Associazione, compiendo tutti gli atti a contenuto e valenza patrimoniale riferiti o riferibili all’Associazione, fra i quali acquistare o
alienare beni mobili ed immobili, accettare e/o rinunciare ad eredità, legati e donazioni, determinare l’impiego dei contributi e più in generale dei mezzi finanziari dell’Associazione,
contrarre finanziamenti con banche ed istituti di credito per il perseguimento delle attività e degli scopi federali, contrarre con altre istituzioni pubbliche e private e con la pubblica
amministrazione.
6. Fissare le norme per il funzionamento della Associazione.
7. Redigere e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea i bilanci consuntivo e preventivo annuali.
8. Determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, provvedendone e coordinandone l'attività e
autorizzandone la spesa.
9. Ratificare nella prima seduta utile, provvedimenti di propria competenza adottati dal presidente per motivi di necessità e di urgenza.
10. Amministrare le sanzioni disciplinari ai soci.
11. Deliberare sulla richiesta di ammissione di nuovi soci.
12. Promuovere ed organizzare mostre avicole ed eventi sociali quali conferenze, congressi, giornate studio e ogni altra cosa utile al raggiungimento degli scopi statutari.
13. Proporre al vaglio dell’Assemblea eventuali variazioni dell’ammontare della quota associativa annuale e delle quote di affiliazione, in base alle esigenze di bilancio ed alle necessità
federali e della Associazione.
14. Amministrare in maniera diretta o indiretta i canali di comunicazione dell’Associazione (sito internet, pagine e gruppi su Social Networks, Chat WhatsApp, ecc.), assicurandosi che
venga rispettato quanto riportato nel presente Statuto.
15. Regolamentare l’utilizzo di nome e logo dell’Associazione da parte degli associati e da individui/enti esterni ad essa.
16. Compiere qualunque atto di gestione che non sia espressamente demandato all’Assemblea.
ART. 20 Presidente
- Il Presidente che è anche presidente dell'assemblea e del consiglio direttivo, è eletto da quest'ultimo nel suo seno a maggioranza dei propri componenti.
- Esso cessa dalla carica secondo le norme riportate nello statuto e qualora non ottemperi a quanto disposto nello stesso.
- Il presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'assemblea e del consiglio.
- In caso di necessità ed urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile.
- In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte in ordine dal Vicepresidente o dal consigliere più anziano. - Se viene a mancare il Presidente, il Vicepresidente e/o il Consigliere più anziano convocano d'urgenza l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo o per la nomina di un
Commissario straordinario.
- Il Presidente convoca e presiede le riunioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo, curandone l’esecuzione e coordinandone il lavoro; in caso di necessità ed urgenza può assumere i provvedimenti di Competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile. In caso di assenza, di impedimento, le relative funzioni sono svolte nell’ordine dal Vicepresidente o dal Consigliere più anziano. Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Presidente fa prova dell'assenza o impedimento del medesimo.
ART. 21 Cassiere
Il cassiere deve:
1. predisporre lo schema di progetto di bilancio preventivo, che sottopone al consiglio entro il mese di ottobre, e del bilancio consuntivo, che sottopone al consiglio entro il mese di marzo.
2. provvedere alla tenuta dei registri e della contabilità della Associazione nonché alla conservazione della documentazione relativa.
3. Provvedere alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del consiglio.
ART. 22 Segretario
Il segretario coadiuva il presidente ed ha i seguenti compiti:
1. provvedere alla tenuta ed all'aggiornamento del registro dei soci.
2. provvedere al disbrigo della corrispondenza.
3. è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali.
ART. 23 Commissario straordinario È nominato laddove previsto dal presente Statuto. Questo può a sua volta nominare fino a due soci che lo affianchino nella gestione della associazione. Il commissario vigila sull’osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell’Associazione, potendo anche esercitare la revisione legale dei conti. La carica di commissario dura tre anni e può essere rieletto.
Art. 24 Revisore dei conti È nella possibilità dell’Assemblea, se lo ritiene necessario, nominare un Revisore dei Conti. Al revisore dei conti sono attribuiti i poteri e i doveri previsti dalla legge ed in particolare controllare la correttezza della gestione amministrativa in relazione alle norme di legge ed allo Statuto e predisporre una relazione annuale da presentare in occasione della presentazione del bilancio consuntivo in Assemblea. Il Revisore dei Conti è tesserato ma non può rivestire altre cariche nell'ambito di ASCAV - ETS. Non deve essere stato destinatario di provvedimenti disciplinari in ambito sociale
ART. 25 Durata delle cariche Tutte le cariche, comprese quelle degli organi tecnici, hanno durata triennale e possono essere riconfermate, anche più volte; eventuali sostituzioni o cooptazioni effettuate nel corso del triennio decadono al suo scadere.

TITOLO IV
Patrimonio, Risorse economiche, Libri sociali
ART. 26 Risorse economiche
L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:
- Quote associative e contributi soci.
- Sovvenzioni e contributi di privati, singoli o istituzioni, nazionali o straniere.
- Sovvenzioni e contributi di Enti pubblici, nazionali o stranieri.
- Eventuali entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.
- Donazioni, lasciti e rendite di beni mobili ed immobili pervenuti alla Associazione a qualunque titolo.
ART.27
È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate agli associati, a lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. Eventuali utili od avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad essa direttamente connesse.
ART. 28 Bilancio o rendiconto
Ogni anno devono essere redatti a cura del Consiglio Direttivo i bilanci preventivo e consuntivo (rendiconto) redatti a norma di legge da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea che deciderà a maggioranza dei voti. Dal bilancio (rendiconto) consuntivo devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti. ART. 29 Libri sociali Oltre alle scritture imposte dalla legge e dai regolamenti, l’Associazione deve tenere:
1. il libro degli associati;
2. il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali; 3. il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
I libri di cui ai numeri 1, 2 e 3 sono tenuti a cura dell’organo di amministrazione.

TITOLO V
Disposizioni finali, transitorie e di diritto intertemporale
ART. 30 Scioglimento
Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea con le maggioranze indicate dal presente Statuto, la quale contestualmente provvede alla nomina di uno o più liquidatori e delibera in merito alla devoluzione del patrimonio ad altri Enti del Terzo settore nel rispetto dell'art. 9 Decreto Legislativo n. 117/2017 e delle norme di legge e di regolamento. Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea generale con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. In caso di scioglimento dell'associazione per qualunque causa, il suo patrimonio verrà obbligatoriamente devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'Art. 3 comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n° 662, salvo diversa destinazione imposta per legge.
ART. 31
Per tutto ciò che non è espressamente previsto si applicano le disposizioni contenute nel Codice del Terzo settore, nel Codice civile e nelle leggi vigenti in materia nonché negli eventuali regolamenti interni dell’Associazione.